RdC: è reato attestare falsamente i requisiti

Pubblicato il 11 febbraio 2019

Il Decreto-legge n. 4/2019, introduttivo della misura del reddito di cittadinanza (Rdc), contiene anche alcune specifiche sanzioni di natura penale per i soggetti che attestino falsamente di avere i requisiti per accedere al beneficio.

Falsa attestazione e omesse informazioni

In particolare, sulla base della previsione di cui all'articolo 7, comma 1, del DL, viene punito, con la reclusione da due a sei anni, chi, al fine di ottenere indebitamente il Rdc, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni che sarebbero dovute.

Punito chi omette di comunicare le variazioni

Penalmente sanzionata, con la reclusione da uno a tre anni, anche la fattispecie dell'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (articolo 7, comma 2).

Questo se le omesse comunicazioni di variazione non vengano rese entro i termini sanciti dall'articolo 3, commi 8, ultimo periodo (in caso di avvio di attività di lavoro dipendente), 9 (in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo) e 11 (per ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti).

Condanna? Revoca del beneficio e restituzione del percepito

Viene, altresì, prescritto che in presenza di condanna, in via definitiva, per questi due reati nonché per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), e a fronte della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva; il beneficiario, in detto contesto, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Il beneficio, in queste ipotesi, può essere nuovamente richiesto solo dopo che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

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