Reato abolito, patteggiamento annullato

Pubblicato il 06 settembre 2017

Nel caso in cui venga meno uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo di patteggiamento viene travolto l’intero provvedimento, con conseguente annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti.

Questo anche nel caso in cui per uno dei reati per cui si è proceduto all’accordo per la pena concordata sia intervenuta una abolitio criminis.

L’abolizione incide sulle valutazioni dell’accordo

E’ quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 40259 depositata il 5 settembre 2017, con la quale è stata annullata, senza rinvio, una sentenza di patteggiamento “perché il reato di cui all’art. 116 Cds non è previsto dalla legge come reato”.

Nel testo della decisione, la Seconda sezione penale precisa di non ignorare il diverso orientamento che, nell’ipotesi sopra ricordata, privilegia lo scomputo della pena applicata al reato abrogato, fondandosi sulla ritenuta prevedibilità dell’evento abolitivo.

Tuttavia - viene evidenziato – premesso che tale eventuale scomputo è configurabile solo nei casi in cui la pena base non sia stata determinata proprio con riferimento alla fattispecie abolita, è da ritenere che l’abolizione incida in modo imprevedibile e significativo sull’accordo che è il frutto di valutazioni complessive sulle quali non può che avere influito anche la contestazione del fatto depenalizzato.

Le parti, in definitiva, dovrebbero essere messe nella condizione di rivalutare le condizioni dell’eventuale accordo.

A seguito dell’annullamento operato dalla Cassazione, gli atti del processo sono stati trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso in relazione ai residui reati, mentre gli atti relativi al fatto depenalizzato sono stati trasmessi alla Prefettura.

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