Recenti previsioni anti-evasione particolarmente gravose per i professionisti

Pubblicato il 02 marzo 2012 Con due recenti studi pubblicati, lo scorso 24 febbraio, sul sito del Notariato, il Consiglio nazionale di categoria si è occupato di “Decreto Monti” (studio n. 251/2011) e della ultima “Manovra di Ferragosto” (studio n. 147/2011) e della finalità di contrasto all’evasione fiscale di detti provvedimenti.

In particolare, col primo testo i notai hanno sottolineato come il Decreto “Salva Italia” abbia previsto, da un lato, la riduzione a mille euro del limite per il trasferimento del denaro contante (limite che, a detta del Notariato, non si applicherebbe ai prelievi bancari) e, dall’altro, un intervento particolarmente invasivo che ha, di fatto, minato il segreto bancario.

Le recenti disposizioni introducono, infatti, a partire dal 1° gennaio 2012, l’obbligo per tutti gli intermediari finanziari di fornire al Fisco sia la comunicazione dei rapporti in essere sia delle singole ed analitiche movimentazioni che hanno caratterizzato il rapporto stesso durante il periodo d’imposta.

Ogni professionista, dunque, dovrà tenere conto di dette novità anche per “orientare al meglio” le scelte da effettuare nell’esercizio della propria attività, quali l’opzione per i regimi contabili, la tenuta di un conto corrente dedicato ai movimenti dello studio.

Con lo studio n. 147/2011, inoltre, i notai evidenziano le ulteriori misure antielusive contenute nella Manovra di ferragosto tra cui l’ulteriore limitazione dell’uso del denaro contante e l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali  per i lavoratori autonomi cui vengano contestate, nell’arco di cinque anni, quattro distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione, commesse in giorni diversi.

In definitiva, tutte dette misure, a tutela della tracciabilità dei pagamenti, comportano un inasprimento delle sanzioni per i professionisti che non segnalano le infrazioni di cui vengono a conoscenza, sanzioni addirittura più gravi rispetto a quelle che spettano al soggetto che effettua il pagamento in contanti oltre soglia.
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