Recupero Iva senza rappresentante

Pubblicato il 25 gennaio 2008

La risoluzione delle Entrate 17, diffusa ieri, commenta gli articoli 171 e 194 della ottava direttiva comunitaria numero 112/2006, sostenendo che un operatore Ue che installi beni in Italia possa – anche quando effettui operazioni imponibili nel proprio Stato - chiedere il rimborso Iva senza dover identificarsi o nominare un rappresentante fiscale. Sono, cioè, prevalenti le norme comunitarie su quelle nazionali. Ed immediatamente applicabili. L’Agenzia ha ritenuto, così, di dover interpretare le leggi italiane alla luce, in particolare, dell’articolo 171 della direttiva 2006/112/Cee, che fissa il concetto che è ammissibile il rimborso dell’Imposta sul valore aggiunto anche per i contribuenti soggetti passivi d’imposta “che abbiano effettuato nello Stato membro ove realizzano acquisti di beni e servizi unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore di imposta a norma degli articoli da 197 e dell’articolo . E poiché l’articolo 194 disciplina l’inversione contabile facoltativa (il cosiddetto “reverse charge facoltativo”), nel caso che il committente o cessionario nazionale abbia adempiuto agli obblighi di pagamento dell’imposta emettendo autofattura in luogo del dante causa non residente, le Entrate ritengono che le disposizioni comunitarie siano sufficientemente precise e dettagliate per poter essere immediatamente applicate nell’ordinamento interno, prevalendo allora sulle leggi interne.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy