Regime del contributo di solidarietà

Pubblicato il 24 dicembre 2015

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha presentato istanza di interpello in merito al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà dovuto per i contratti di tipo B.

Più nello specifico al Ministero del Lavoro è stato chiesto a quale forma di contribuzione sia assoggettabile il contributo spettante all’azienda, laddove quest’ultima decida di erogarlo in favore del lavoratore che in tal modo verrebbe a percepire l’intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all’azienda + 25% spettante al lavoratore).

Con la risposta all’interpello n. 33 del 22 dicembre 2015, il Ministero ha evidenziato che il contributo integrativo in favore dei lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale.

È, inoltre, possibile che nell’accordo intervenuto tra azienda e RSA/RSU, le parti prevedano che la quota di contributo spettante al datore di lavoro sia devoluto da questi ai lavoratori; tale quota, in quanto corrisposta “in relazione al rapporto di lavoro”, concorre a costituire invece reddito da lavoro dipendente e costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.

In conclusione, chiarisce il Ministero, il regime di contribuzione figurativa va riferito all’ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.

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