Con il provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito in modo organico le procedure di controllo sugli adempimenti necessari per l’accesso e il mantenimento del regime speciale di franchigia IVA applicabile alle piccole imprese operanti in ambito transfrontaliero. L’intervento amministrativo rappresenta un tassello attuativo fondamentale del quadro normativo delineato dal Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, che ha recepito nel diritto interno la Direttiva (UE) 2020/285. Tale direttiva ha riformato la disciplina europea del regime speciale per le piccole imprese, introducendo nuove regole armonizzate per l’applicazione della franchigia IVA all’interno dell’Unione europea.
Il provvedimento chiarisce in maniera puntuale le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria effettua i controlli sulle diverse tipologie di soggetti che intendono beneficiare del regime fiscale agevolato.
Le disposizioni si inseriscono nel sistema unionale di cooperazione amministrativa, recependo anche gli orientamenti presenti nelle Note esplicative dei servizi della Commissione europea del 24 ottobre 2024 e nella Guida al regime per le PMI del 25 ottobre 2024, volte a garantire uniformità applicativa tra gli Stati membri.
Il documento di prassi assume quindi un ruolo operativo centrale, poiché definisce i criteri, le verifiche e le procedure che regolano:
Il provvedimento n. 560356/2025 trova applicazione nei confronti dei soggetti che intendono avvalersi del regime speciale di franchigia IVA in ambito transfrontaliero. Le disposizioni disciplinano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento a due categorie di contribuenti:
Questa definizione consente di individuare in modo preciso i destinatari dei controlli previsti dal provvedimento.
La comunicazione preventiva costituisce l’adempimento necessario per richiedere l’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA. Attraverso tale comunicazione, il soggetto passivo fornisce all’Agenzia delle Entrate le informazioni indispensabili per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Trascorsi 35 giorni lavorativi dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate acquisisce la comunicazione preventiva, gli Uffici avviano le verifiche di conformità.
L’attività consiste nel confronto tra i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni già disponibili nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Controlli sulla congruenza del volume d’affari
La verifica riguarda innanzitutto la coerenza del volume d’affari indicato nella comunicazione preventiva con i dati risultanti da:
Verifica delle soglie di volume d’affari
Oltre alla verifica di coerenza dei dati, l’Agenzia accerta il rispetto delle soglie di volume d’affari previste dalla normativa unionale e nazionale per l’accesso al regime.
Soglia UE – anno precedente
Soglia UE – anno in corso
Soglia prevista dallo Stato di esenzione
Per ogni Stato membro in cui si richiede l’applicazione della franchigia, l’Agenzia controlla – sulla base dei dati disponibili nel portale della Commissione europea – che il volume d’affari realizzato nel relativo territorio non superi la soglia prevista dallo stesso Stato.
In caso contrario, la comunicazione è scartata e una nuova presentazione è ammessa nei termini definiti dallo Stato estero interessato.
L’assegnazione del suffisso EX al numero di partita IVA rappresenta l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate formalizza l’ammissione del soggetto passivo al regime speciale di franchigia IVA transfrontaliero. Il suffisso consente di identificare, in modo univoco, gli operatori che risultano ammessi al regime e segna il momento dal quale la franchigia diventa effettivamente applicabile.
In via generale, l’Agenzia attribuisce il suffisso EX quando riceve uno o più riscontri positivi da parte degli Stati membri di esenzione ai quali il contribuente ha richiesto l’applicazione del regime.
La risposta positiva conferma che lo Stato estero ha effettuato le proprie verifiche e ha accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale.
Attribuzione del suffisso EX in caso di mancata risposta di uno o più Stati di esenzione
Il provvedimento stabilisce un meccanismo di tutela volto a evitare che il contribuente resti in attesa indefinita dell’esito dei controlli effettuati dagli Stati membri:
L’unica eccezione riguarda i casi in cui lo Stato estero abbia richiesto un termine aggiuntivo per completare ulteriori verifiche finalizzate alla prevenzione di fenomeni elusivi o evasivi. In tale circostanza, l’Agenzia sospende l’attribuzione sino al completamento delle verifiche richieste.
Effetti operativi dell’attribuzione del suffisso EX
L’attivazione del regime di franchigia ha effetto dal giorno in cui il contribuente riceve la comunicazione dell’avvenuta attribuzione del suffisso EX.
Da tale momento, l’operatore:
L’introduzione del meccanismo dei 35 giorni garantisce certezza operativa agli operatori economici e assicura uniformità procedurale in ambito unionale, evitando che l’applicazione del regime dipenda da eventuali ritardi amministrativi degli Stati membri coinvolti.
La comunicazione trimestrale rappresenta l’adempimento ricorrente attraverso il quale i soggetti ammessi al regime speciale di franchigia IVA rendono noto all’Agenzia delle Entrate l’andamento delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. Essa consente di monitorare costantemente la permanenza dei requisiti e di individuare eventuali superamenti delle soglie che determinano la decadenza o la modifica del regime applicabile.
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli mirati su tre profili essenziali:
1. Rispetto dei termini di presentazione
La comunicazione trimestrale deve essere trasmessa:
Il controllo dei termini è funzionale a garantire tempestività e correttezza informativa nel circuito di cooperazione amministrativa tra Stati membri.
2. Congruenza dei dati dichiarati
L’Agenzia verifica la coerenza del volume d’affari indicato nella comunicazione trimestrale rispetto alle informazioni già disponibili nelle proprie banche dati (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dichiarazioni e comunicazioni periodiche).
La congruenza dei dati è un elemento essenziale per confermare la corretta applicazione del regime e rilevare eventuali anomalie operative.
3. Rispetto delle soglie previste dalla normativa nazionale e unionale
Le comunicazioni trimestrali devono evidenziare il rispetto:
Gestione delle comunicazioni non presentate
In caso di mancata trasmissione della comunicazione trimestrale nei termini previsti, l’Agenzia delle Entrate provvede a:
Questo flusso informativo è essenziale per garantire la trasparenza del regime e per consentire agli Stati di esenzione di valutare eventuali misure correttive nei confronti dei soggetti che hanno richiesto l’applicazione della franchigia.
Il provvedimento disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate procede alla disattivazione del suffisso EX, con conseguente cessazione dell’applicazione del regime speciale di franchigia IVA. Le disposizioni si fondano sull’articolo 70-duovicies, comma 3, del DPR 633/1972 e mirano a garantire che il regime sia attribuito esclusivamente a soggetti che svolgono effettivamente un’attività economica nei territori degli Stati di esenzione interessati.
L’Agenzia disattiva il suffisso EX nei seguenti casi:
La disattivazione è effettuata tempestivamente, al fine di evitare l’uso improprio del regime di franchigia.
Presunzione di cessazione dell’attività
L’Agenzia presume la cessazione dell’attività, in assenza di elementi contrari, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
In tale circostanza l’Agenzia:
Riammissione al regime dopo la disattivazione
Il soggetto passivo che intende nuovamente avvalersi del regime di franchigia deve presentare una nuova comunicazione preventiva, nel rispetto delle condizioni ordinarie di accesso.
La riammissione è tuttavia subordinata all’osservanza di eventuali periodi di quarantena stabiliti dagli Stati di esenzione coinvolti, qualora tali Stati prevedano limitazioni temporali in caso di cessazione o revoca del regime.
Cessazione d’ufficio della partita IVA
Nei casi in cui la partita IVA del soggetto passivo venga cessata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972, il provvedimento prevede la contestuale disattivazione automatica del suffisso EX.
Ciò garantisce coerenza tra l’anagrafe tributaria e il sistema di identificazione dei soggetti ammessi al regime di franchigia transfrontaliero.
Il provvedimento disciplina anche le verifiche relative ai soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, ma ammessi all’applicazione del regime di franchigia in Italia. La corretta partecipazione di tali operatori al regime richiede un coordinamento costante tra l’Agenzia delle Entrate e l’autorità fiscale dello Stato membro di stabilimento, al fine di garantire che gli obblighi dichiarativi previsti dal regime transfrontaliero siano adempiuti con regolarità.
In particolare, l’Agenzia richiede al soggetto passivo:
Questi obblighi hanno lo scopo di assicurare un livello adeguato di trasparenza fiscale nei confronti dell’Amministrazione italiana, consentendo un controllo diretto dell’attività svolta dal soggetto passivo all’interno del territorio nazionale.
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