Franchigia IVA transfrontaliera: novità su comunicazione preventiva e codice EX

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Il 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 551770/2025, un atto di natura interpretativa e integrativa che modifica il precedente provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024, relativo al regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese.

L’obiettivo principale dell’intervento è chiarire la decorrenza del termine utile per l’attribuzione del numero individuale di identificazione con suffisso “EX”, elemento indispensabile per consentire ai contribuenti interessati di operare in regime di esenzione IVA negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Cos’è il regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA

Il regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA è un meccanismo introdotto a livello europeo per semplificare gli adempimenti delle piccole imprese che operano in più Stati membri. Esso consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di non applicare l’IVA in Paesi diversi da quello di stabilimento, riducendo oneri amministrativi e complessità operative.

La possibilità di fruire del regime non è automatica: il contribuente deve rispettare una serie di requisiti armonizzati a livello europeo.

Condizioni principali per accedere al regime

  1. Requisiti nazionali del regime di franchigia: ogni Stato membro stabilisce le proprie regole per l’accesso. In Italia, il regime è attualmente riservato alle persone fisiche con un volume d’affari non superiore a 85.000 euro per singolo Stato membro di esercizio.
  2. Limite di volume d’affari UE: il volume d’affari complessivo generato nell’Unione europea non deve superare 100.000 euro annui.
  3. Comunicazione preventiva allo Stato di stabilimento: l’operatore deve dichiarare preventivamente in quali Stati intende operare in regime di franchigia, fornendo anche eventuali identificativi IVA già attribuiti da tali Stati.
  4. Attribuzione del numero identificativo con suffisso “EX”: solo dopo la verifica dei requisiti lo Stato membro di stabilimento assegna al contribuente un numero individuale di identificazione, costituito dalla partita IVA nazionale completata dal suffisso EX, necessario per effettuare operazioni in esenzione IVA negli Stati indicati.

I due provvedimenti delle Entrate: 30 dicembre 2024 e 4 dicembre 2025

Il funzionamento operativo di questo regime di favore è stato definito dall’Agenzia delle Entrate attraverso due distinti provvedimenti, emanati a un anno di distanza, ciascuno con un ruolo specifico.

Il Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024

Questo primo provvedimento ha rappresentato l’attuazione nazionale del Dlgs n. 180/2024, che recepisce la Direttiva UE 2020/285. Esso ha individuato in modo puntuale:

  • le informazioni che i soggetti devono fornire per accedere al regime transfrontaliero;
  • le modalità e i termini della comunicazione preventiva;
  • il processo di attribuzione del numero identificativo EX, indispensabile per operare in franchigia IVA in altri Stati membri.

Il Provvedimento n. 551770 del 4 dicembre 2025

Il provvedimento emanato nel 2025 interviene sul testo del 2024 con una finalità precisa:

  • chiarire la decorrenza del termine di 35 giorni lavorativi entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve attribuire al contribuente il numero identificativo con suffisso EX.

Il nuovo testo stabilisce che il termine di 35 giorni lavorativi decorre:

  • dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate”.

Quindi non più dal momento di trasmissione della comunicazione agli Stati di esenzione.

Si tratta di una modifica tecnica, ma di forte impatto operativo perché:

  • rende più certa la decorrenza del termine;
  • riduce i tempi di attesa per i contribuenti;
  • rafforza la chiarezza procedurale del regime.

Comunicazione preventiva per l’accesso al regime di franchigia transfrontaliera

La comunicazione preventiva rappresenta l’adempimento fondamentale che consente al contribuente stabilito in Italia di accedere al regime speciale di franchigia in uno o più Stati membri dell’Unione europea. Solo attraverso tale atto formale è possibile ottenere dall’Agenzia delle Entrate il numero identificativo individuale con suffisso “EX”, necessario per effettuare operazioni in esenzione IVA oltre i confini nazionali.

Finalità della comunicazione

La comunicazione preventiva ha lo scopo di:

  • consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare il possesso dei requisiti richiesti per l’adesione al regime;
  • individuare gli Stati di esenzione nei quali l’impresa intende operare;
  • permettere l’attribuzione del numero di identificazione EX, composto dalla partita IVA nazionale seguita dal suffisso “EX”.

È proprio dalla data di ricezione di questa comunicazione – come chiarito dal Provvedimento n. 551770/2025 – che decorrono i 35 giorni lavorativi entro cui l’Agenzia deve procedere con l’assegnazione del codice EX.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

A partire da una data che sarà resa disponibile mediante apposito avviso sul sito istituzionale, tale adempimento potrà essere effettuato anche da un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, DPR 322/1998, dotato di delega per la consultazione del Cassetto fiscale del contribuente.

Questa possibilità amplia gli strumenti a disposizione degli operatori e consente di agevolare ulteriormente la presentazione dell’istanza.

Contenuto obbligatorio della comunicazione

La comunicazione preventiva deve contenere un insieme strutturato di informazioni, necessarie all’Agenzia per verificare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al regime.
In particolare, vanno indicati:

  • codice fiscale;
  • denominazione o cognome e nome;
  • natura giuridica del soggetto;
  • domicilio fiscale;
  • attività prevalente;
  • eventuali attività secondarie;
  • contatti dell’impresa o eventuali siti web;
  • dichiarazione di non essere registrati al regime SME-SS in un altro Stato di stabilimento;
  • Stati di esenzione nei quali si intende operare in regime di franchigia;
  • eventuali altri identificativi IVA già attribuiti da tali Stati;
  • volume d’affari conseguito in Italia e negli altri Stati membri nei due anni civili precedenti e nel periodo dell’anno corrente precedente la comunicazione.

Quando gli Stati di esenzione prevedono soglie di franchigia differenziate per settore, il contribuente deve indicare i volumi d’affari distintamente per ciascun settore di attività esercitato.

Trasmissione telematica e decorrenza del termine di 35 giorni

La trasmissione telematica della comunicazione preventiva costituisce il momento determinante ai fini dell’avvio del procedimento di attribuzione del codice EX.
Secondo quanto chiarito dal provvedimento n. 551770/2025, è la data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia a far scattare formalmente i 35 giorni lavorativi entro i quali l’amministrazione deve rilasciare il numero identificativo.

NOTA BENE: Entro i 35 giorni, l’Agenzia attribuisce il numero di identificazione individuale EX, grazie al quale l’operatore potrà applicare il regime di franchigia negli Stati di esenzione indicati nella comunicazione.

Il Provvedimento n. 551770 del 4 dicembre 2025 perfeziona il quadro attuativo del regime transfrontaliero di franchigia IVA, chiarendo in modo definitivo la decorrenza del termine per l’attribuzione del codice EX. La nuova formulazione garantisce maggiore coerenza con la normativa europea, oltre a rendere il sistema più chiaro e funzionale per le piccole imprese. La pubblicazione del testo coordinato facilita inoltre la consultazione della disciplina, inserendosi nel più ampio percorso di semplificazione degli adempimenti IVA a livello unionale.
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