Regime di realizzo controllato. Solo holding unipersonali

Pubblicato il 08 settembre 2020

Il beneficio del regime di realizzo controllato (riservato al conferimento di partecipazioni non di controllo), non si applica al conferimento contestuale di partecipazioni “qualificate” detenute da ciascun conferente in una società, in favore di una holding dagli stessi interamente partecipata.

L’operazione non integra il requisito di cui alla lettera b) del comma 2-bis, dell'articolo 177 del Tuir: “b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente”.

L’Agenzia delle Entrate continua a confermare, da ultimo con le risposte 314 e 315 del 7 settembre 2020, la posizione sullo scambio di partecipazioni mediante conferimento (ex articolo 177, comma 2-bis Tuir, inserito dal decreto Crescita).  

Nelle risposte è ribadito che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Si ricorda che l’intervento normativo del decreto crescita ha ampliato l’applicabilità del regime ritenendo, ai fini dell'applicazione, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria.

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