Regime forfetario ammesso senza rinuncia al regime del margine

Pubblicato il 08 luglio 2025

L’Agenzia delle Entrate chiarisce un importante aspetto interpretativo relativo al regime forfetario: è ammessa la sua applicazione anche per attività soggette ex lege al regime IVA del margine, purché quest’ultimo non sia stato concretamente adottato in passato dal contribuente.

Con la Risposta n. 181 del 7 luglio 2025, l’Agenzia precisa che l’incompatibilità tra regime forfetario e regimi IVA speciali si verifica solo in presenza di una loro concreta applicazione e non per il semplice fatto che l’attività ricada teoricamente in un regime speciale.

Dunque, non è necessaria una rinuncia preventiva al regime del margine, se questo non è mai stato utilizzato.

Caso trattato: applicazione del regime forfetario

Il contribuente istante fa presente che:

Chiede se tale nuova attività, pur rientrando tra quelle per cui il regime IVA del margine è previsto ex lege, impedisca o meno l’adozione del regime forfetario, considerando che non è mai stato applicato in passato alcun regime speciale IVA.

Tesi sostenuta dal contribuente

Il contribuente richiama precedenti (interpello n. 48/2020) secondo cui:

Il punto: incompatibilità solo se c'è applicazione concreta del regime speciale

L’Agenzia, nella risposta n. 181 del 7 luglio 2025, parte da un principio fondamentale: l’articolo 1, comma 57, lettera a) della Legge n. 190/2014 (la norma cardine sul regime forfetario) esclude espressamente l’accesso al regime forfetario a coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA.

Tuttavia, viene sottolineato un passaggio decisivo: questa esclusione vale solo se il regime speciale è stato effettivamente utilizzato.

In altre parole, la semplice appartenenza “potenziale” a un regime speciale non è sufficiente a determinare l’incompatibilità. È il comportamento concreto del contribuente che fa la differenza.

Dunque, se l’attività (nel caso specifico, la vendita di elettrodomestici usati) rientra teoricamente nel regime del margine, ma non vi è stato alcun utilizzo pregresso di tale regime, il contribuente può legittimamente accedere al forfetario.

Riferimenti precedenti

Per rafforzare la propria posizione, l’Agenzia richiama non solo la norma di legge, ma anche precedenti risposte a interpello (n. 48/2020 e n. 215/2019) e la Circolare n. 9/E del 2019, che già avevano delineato una linea interpretativa favorevole in situazioni analoghe.

La circolare chiarisce infatti che l’opzione per il regime IVA ordinario può consentire l’accesso al forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Ma in assenza di una pregressa applicazione del regime speciale, questa opzione non è neppure necessaria.

Adempimenti richiesti

L’Agenzia, infine, spiega con precisione come il contribuente dovrà formalizzare la propria posizione:

  1. presentare il modello AA9/12 per dichiarare la variazione dell’attività, barrando la casella "variazione dati" e indicando il codice 2 per il regime forfetario;
  2. confermare l’adesione al regime forfetario nella dichiarazione dei redditi, attestando il possesso di tutti i requisiti e l’assenza delle cause ostative (es. rigo LM21 nel modello Redditi PF).

Questo chiarimento apre la strada a una maggiore flessibilità nell’accesso al regime agevolato, favorendo quei contribuenti che avviano nuove attività pur restando nei limiti normativi previsti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del secondo trimestre 2025

08/07/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

08/07/2025

Riduzione del tasso medio per prevenzione: modello OT23 2026

08/07/2025

Vendita totale di quote: no a riqualificazione come cessione d'azienda

08/07/2025

Energia. Via libera UE al programma “Energy Release 2.0”

08/07/2025

Sicurezza sul lavoro: funzioni affidate a unità produttive, datore assolto

08/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy