Regime generale delle accise, recepita la direttiva UE

Pubblicato il 30 novembre 2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 il Decreto legislativo n. 180 del 5 novembre 2021, rubricato: “Recepimento della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise”.

Accise, l’armonizzazione europea

La direttiva 2020/262/UE del 19 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 27 febbraio 2020, dispone un generale riordino del sistema armonizzato delle accise.

Infatti, sia le accise che l’IVA sono materia armonizzata e rappresentano l’oggetto di una delle più importanti discipline fiscali generali da parte del legislatore europeo.

La nuova direttiva, così, non si limita ad inserire in un unico testo le numerose modifiche, intervenute nel corso degli anni, alla precedente direttiva accise (direttiva 2008/118/UE), ma introduce alcune importanti novità nella tassazione dei prodotti assoggettati a tale imposta (carburanti, elettricità, alcolici, tabacchi).

Essa è entrata in vigore il 21 marzo 2020, anche se alcune delle più rilevanti novità si applicheranno solo a partire dal 13 febbraio 2023, allo scopo di consentire ai Paesi membri di adeguarsi ai maggiori interventi riformatori.

A livello nazionale, il recepimento è previsto entro il 31 dicembre 2021, anche se le disposizioni normative saranno applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Regime generale accise, il recepimento nazionale

Con il Dlgs n. 180/2021, dunque, è stato modificato il Testo unico delle accise, che nel nostro ordinamento trova ufficialità nel Dlgs n. 504 del 1995 (TUA), al fine di recepire la suddetta direttiva europea che reca disposizioni:

Inoltre, sono state introdotte, nel regime armonizzato dell’accisa, anche nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati) e, correlatamente ad esse, anche modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

Le modifiche che necessariamente si sono rese necessarie apportare al TUA riguardano, nello specifico:

Le principali novità della direttiva Ue in materia di abbuoni

Relativamente agli "Abbuoni per perdite, distruzione e cali", la riformulazione dell’articolo 4, comma 4, del TUA prevede che in in caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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