Registro escluso per Ammissione a passivo

Pubblicato il 19 dicembre 2016

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha annullato un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al calcolo dell’imposta di registro rispetto ad un’ordinanza del giudice delegato di ammissione allo stato passivo fallimentare di un’istanza, tardiva, avanzata da una società.

Contestualmente al calcolo, era stato inviato avviso di liquidazione, sull’assunto che l’ammissione tardiva del credito, ex articolo 101 Legge fallimentare, costituisse definizione di una controversia.

Da qui, il ricorso della società.

Irrilevante tempestività o tardività istanza

Con la sentenza n. 332/2016 depositata il 6 dicembre 2016, la Ctp di Reggio Emilia ha accolto l'impugnazione in oggetto, disponendo l’annullamento dell’atto di accertamento impugnato e precisando che la procedura di accertamento delle domande di insinuazione, sia tardive sia tempestive, rappresenta un “endoprocedimento” tipico della procedura fallimentare, estrinsecantesi in un verbale di udienza che dà atto di quanto fatto.

Ordinanza che ammette non è provvedimento giurisdizionale

Il giudice delegato – si legge nel testo della sentenza – ha quindi funzioni solo di vigilanza e controllo: emana, ossia, provvedimenti nella procedura ma non rappresenta un organo giudicante.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy