Registro. La pattuizione della consegna differita dell’immobile non paga l’imposta

Pubblicato il 01 novembre 2019

La consegna differita pattuita in una vendita non costituisce un comodato ma una semplice disciplina della consegna della cosa venduta: non un contratto ma una obbligazione disciplinata nel tipo vendita. Non è dovuta l'imposta fissa di Registro, ai sensi dell'articolo 5 Tariffa, Parte prima allegata al DPR n.131 del 1986.

Con la risposta n. 458 del 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate sposa la tesi del contribuente e chiarisce che la consegna differita pattuita nel preliminare di vendita, non costituisce un contratto di comodato ex articolo 1803 del codice civile.

“Il comodato”, si legge nella nota, “è il contratto col quale una parte consegna all'altra una casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta".

Nella pattuizione di cui sopra non si desumono, infatti, gli elementi né fattuali né normativi per poter ritenere che le parti abbiano voluto concludere un contratto di comodato.

Manca qualsiasi riferimento alla determinazione della durata del contratto stesso e all'obbligo di restituzione dell'immobile da parte del comodatario quali elementi caratterizzanti il contratto di comodato.

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