Regolamento condominiale integralmente accettato, anche nelle maggioranze

Pubblicato il 30 gennaio 2020

Con l’accettazione, nell’atto di acquisto immobiliare, dell'integrale contenuto del regolamento di condominio si accettano, interamente, anche le limitazioni di posizioni di vantaggio in esso contenute.

E deve considerarsi accettato, incondizionatamente e senza limitazione alcuna in rapporto alla natura ed alla proiezione delle clausole regolamentari, che il regolamento sia eventualmente suscettibile di modifica a maggioranza non già all'unanimità.

Lo ha riconosciuto la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1992 del 29 gennaio 2020, in rigetto delle doglianze avanzate da un condomino contro una delibera dell’assemblea condominiale.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il ricorrente, avendo accettando l'integrale contenuto del regolamento condominiale di riferimento, avesse anche accettato, incondizionatamente, che, come ivi previsto, il suo diritto disponibile ad una più favorevole ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico solare in uso alla sua proprietà operasse come "suscettibile di affievolimento a maggioranza non già all'unanimità".

Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, la degradazione del suo diritto, ovvero l'operatività del più oneroso criterio di cui all'art. 1126 cod. civ., era stata espressione della sua volontà o, quanto meno, non era avvenuta in contrasto con essa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy