Regole Iva comunitarie per gli agenti di viaggio

Pubblicato il 19 luglio 2009

La direttiva 2008/8/Ce, del Consiglio dell’Unione europea – emanata in data 12 febbraio 2008, riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. E’ pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 44/11) del 20 febbraio 2008. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 ed imporrà di identificare il luogo delle prestazioni di servizi dell’intermediario con il luogo dell’operazione principale.

L’agente di viaggi dovrà assoggettare ad Iva, sempre, il compenso di intermediazione, quando il cliente è soggetto passivo d’imposta nel proprio Stato. Opererà, invece, il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), quando l’agente prenoterà servizi alberghieri in nome e per conto di un cliente soggetto passivo d’imposta in un altro Paese dell’Unione.

Se il cliente è un cittadino extracomunitario, infine, la prestazione di servizi dell’agente sarà considerata come l’operazione principale, seguendo il trattamento fiscale del Paese in cui è ubicato l’albergo.

Alessia Lupoi 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy