Reintegra per il licenziamento discriminatorio a prescindere dalla dimensione dell’azienda

Pubblicato il 19 marzo 2015 In caso di licenziamento discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità, oppure dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, la sanzione prescinde sempre dalla dimensione occupazionale dell’azienda e consiste:

- nella reintegra nel posto di lavoro indipendentemente dal motivo formalmente addotto;

- nel diritto al risarcimento del danno non inferiore a dodici mensilità;

- nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- nel diritto all’indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità.

Il parametro di riferimento è l’ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

In caso di licenziamento disciplinare, ovvero per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, la tutela cambia a seconda che il datore di lavoro raggiunga o meno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, Legge n. 300/1970.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy