Tradimento virtuale senza addebito

Pubblicato il 15 luglio 2016

E’ stato respinto dalla Corte di cassazione il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito, nell’ambito del procedimento di separazione personale tra il medesimo e la moglie, avevano escluso il riconoscimento dell’addebito in capo a quest’ultima per aver intrapreso una relazione via internet con un altro uomo.

In particolare, la Corte d’appello a cui il marito si era rivolto dopo la separazione pronunciata dai giudici di prime cure non aveva ammesso le prove testimoniali dallo stesso richieste sul punto, ritenendo che la dimostrazione della relazione via web della ex coniuge non sarebbe stato comunque un fatto giustificativo dell’addebito della separazione in assenza di una prova sull’efficienza di tale fatto rispetto alla crisi dell’unione coniugale.

Verifica efficacia causale della violazione

Per la Suprema corte detta motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per la pronuncia di addebito, non è sufficiente la prova della violazione dei doveri coniugali, occorrendo anche verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella dimostrazione della crisi della coppia ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

E nella vicenda in esame – ha sottolineato, altresì, la Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 14414 depositata il 14 luglio 2016 – la Corte territoriale aveva vigilato la presunta relazione virtuale della donna, ma aveva ritenuto che il suo comportamento fosse intervenuto quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta anche ad episodi di violenza posti in essere dall’uomo, per come anche documentati dai certificati medici agli atti della causa.

Era da escludere, in definitiva, che, nella specie, il fallimento matrimoniale fosse addebitabile ad un comportamento specifico della moglie.

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