Remissione del debito senza imposta di registro

Pubblicato il 24 luglio 2017

Se già applicata alla collegata compravendita

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto le ragioni rivendicate da un notaio contro gli avvisi di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la tassazione da lui operata rispetto ad alcuni atti di donazione ritenuti, da quest’ultima, atti soggetti ad imposta di registro.

Nella specie, con i detti atti erano state effettuate delle donazioni, attraverso la remissione dei debiti derivanti da una precedente compravendita.

Secondo il notaio, i negozi in questione non dovevano scontare l’imposta di registro sulla base dell’imposta imponibile costituita dall’ammontare del debito oggetto della remissione ma, essendo donazioni per forma e contenuto, dovevano essere tassati applicando le disposizioni del Decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

Donazione diretta

E mentre, in primo grado, le ragioni del ricorrente erano state respinte sull’assunto che si trattava di donazioni indirette, la Ctr della Lombardia, con la sentenza n. 2431/24/2017, le ha ritenute fondate.

In particolare, i giudici regionali hanno sottolineato che l’atto in discussione, redatto in forma solenne e contenente esclusivamente due donazioni, così espressamente qualificate, attraverso la remissione di debiti preesistenti di uguale importo, costituisse una donazione diretta.

Non si poteva dubitare, infatti, del fatto che le parti avessero concordemente voluto la remissione dei debiti a titolo gratuito e con spirito di liberalità con atti che, rivestendo i requisiti di forma e contenuto della donazione, costituivano, appunto, donazione diretta.

In tale contesto, è stato, inoltre, sottolineato che, nella fattispecie esaminata, l’imposta di registro era già stata applicata alla precedente compravendita nella sua interezza. Di conseguenza, l’applicazione della stessa imposta anche alle successive rimessioni del debito, per il loro collegamento negoziale alla compravendita, avrebbe comportato il cumulo dei due tributi nonché una duplicazione d’imposta.

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