Cnf su conferma sanzione Agcm

Pubblicato il 26 marzo 2016

Con nota del 25 marzo 2016, il Consiglio nazionale forense, Ufficio studi, ha fornito alcune brevi considerazioni per quanto riguarda la recente sentenza con cui il Consiglio di Stato ha confermato, nei suoi confronti, la sanzione Antitrust comminata nel 2014.

Diversità morfologiche tra professione e impresa

Il Cnf, in particolare, ha evidenziato come la decisione in oggetto si fondi sostanzialmente sull’affermazione del principio secondo cui il diritto della concorrenza prevarrebbe su di ogni altra fonte normativa e, nello specifico, su quella deontologica forense.

Se ne deduce – si legge nel testo delle considerazioni - che secondo le prospettazioni del Collegio amministrativo, ogni decisione di un ordine professionale costituirebbe “automaticamente” una restrizione della concorrenza proprio perché proveniente da un ente pubblico a carattere associativo composto di professionisti.

E questo, nonostante la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione “continuino a ribadire le sostanziali diversità morfologiche tra impresa e professione, e quindi la necessaria diversità delle discipline legali”.

Erronea applicazione norme

Tra gli altri aspetti, il Cnf sottolinea la non univoca individuazione della propria natura giuridica per come operata dal Consiglio di stato nonché la considerazione secondo cui il procedimento in questione si sarebbe svolto senza le garanzie di rispetto del contraddittorio.

Rilevata anche una erronea applicazione delle norme laddove i giudici amministrativi, nel testo della decisione, richiamano una normativa (il Decreto legge n. 138/2011) pacificamente non applicabile al sistema ordinamentale forense.

Contraddittorietà motivazioni

A seguire, il Cnf evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine all’individuazione di intese limitative della concorrenza “per effetto” o “per oggetto”, “non consentendo di comprendere come dovrebbero essere valutati eventuali effetti concorrenziali (se in concreto ed in astratto)”.

Emergerebbero, inoltre, perplessità per quanto riguarda le modalità di commisurazione della sanzione.

La sentenza, in definitiva, indurrebbe a ritenere “che si possano consolidare i presupposti per una limitazione dell’autonomia, addirittura non solo deontologica, degli ordini professionali con una possibilità di interventi cogenti e sanzionatori della pubblica amministrazione in ogni momento della loro attività”.

Le brevi considerazioni del Cnf riguardano la sentenza del Consiglio di stato n. 1164 del 22 marzo 2016 di conferma, si ribadisce, della sanzione irrogata al Consiglio nazionale forense da parte dell’Antitrust con provvedimento del 22 ottobre 2014.

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