Rescissione del contratto, situazione di difficoltà come stato di bisogno

Pubblicato il 06 giugno 2014 In materia di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall'articolo 1448 del Codice civile, non va necessariamente inteso come assoluta indigenza.

E', infatti, sufficiente ad integrare lo stato di bisogno anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre.

Valutazione del giudice di merito

In ogni caso, l'accertamento di questo requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione con la sentenza n. 12665 del 5 giugno 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IMU 2025: guida completa all’acconto di giugno. Calcolo e pagamento

13/06/2025

Indennità ISCRO: al via le domande dal 16 giugno

13/06/2025

Mobilità professionale interna: da improvvisazione a strategia per il talento

13/06/2025

Lavoratori agricoli: retribuzioni medie giornaliere per il 2025

13/06/2025

Concordato biennale corretto in Gazzetta: novità su limiti, esclusioni e avvisi bonari

13/06/2025

Contenzioso tributario: le novità introdotte dal Decreto correttivo bis

13/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy