Rescissione del contratto, situazione di difficoltà come stato di bisogno

Pubblicato il 06 giugno 2014 In materia di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall'articolo 1448 del Codice civile, non va necessariamente inteso come assoluta indigenza.

E', infatti, sufficiente ad integrare lo stato di bisogno anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre.

Valutazione del giudice di merito

In ogni caso, l'accertamento di questo requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione con la sentenza n. 12665 del 5 giugno 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Cessione del quinto: dall'Inps nuove funzionalità

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy