Responsabile dell’infortunio il datore di lavoro che utilizza i macchinari “Ce” senza i dovuti controlli

Pubblicato il 08 settembre 2011 L’utilizzo di macchinari con il marchio “Ce” non esonera il datore dalle sue responsabilità. La conformità ai requisiti minimi, in particolare di sicurezza, definiti dalle specifiche direttive europee, infatti, non esenta il datore di lavoro dall’effettuare i dovuti controlli per evitare incidenti agli operai che utilizzano quei particolari macchinari industriali.

A sottolinearlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33285, in cui si legge che: “il datore è tenuto ad accertare la corrispondenza dei requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente”.

Con un'altra sentenza, la n. 33294 del 7 settembre 2011, la Corte di Cassazione – sempre in materia di infortuni sul lavoro – conferma la condanna emessa nei confronti di un imprenditore che non aveva messo gli estintori nell'area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi. La condanna penale può scattare anche nel caso in cui l’omissione del datore di lavoro riguardi le zone esterne all’azienda, quelle che, cioé, non sono considerate a rischio incendio.

Per i giudici, se la legge prescrive l'adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda e ovunque viene svolta l'attività, “non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy