Responsabilità ex D. Lgs. 231. Da valutare l'adeguatezza del modello concretamente adottato

Pubblicato il 01 febbraio 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4677 del 31 gennaio 2014, ha evidenziato come il giudizio riferito alla responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto legislativo n. 231/01 prescinda da qualsiasi apprezzamento di atteggiamenti di tipo psicologico e si sostanzi in una valutazione del modello concretamente adottato dall'azienda, in un'ottica di conformità/adeguatezza del modello medesimo rispetto agli scopi che esso si propone di raggiungere. Non si tratta di responsabilità oggettiva, posto che l'oggetto dell'esame è comunque “conseguenza di un'attività volontaria e consapevole di chi lo ha elaborato, approvato e reso esecutivo, ma si tratta, invece, di un giudizio strettamente normativo”.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione emessa dal Gip nei confronti di una spa chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo dipendente dai reati di aggiotaggio consumati dal presidente del consiglio di amministrazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy