Responsabilità penale per ammanchi solo previa prova della disponibilità dei beni

Pubblicato il 16 giugno 2010
La Corte di cassazione, con pronuncia depositata lo scorso 15 giugno 2010, la n. 22787, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da due amministratori di una piccola società avverso la decisione di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale comminata loro dalla Corte d'Appello de L'Aquila in considerazione di alcuni ammanchi che erano stati ritenuti fondati sulla base di una simulazione di bilancio.

I due ricorrenti avevano lamentato che le prove fossero insufficienti e che la simulazione di bilancio non fosse in grado di dimostrare, da sola, la responsabilità per bancarotta. Tesi, questa, condivisa dai giudici della Quinta sezione penale i quali hanno sottolineato come, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la responsabilità non possa discendere “dal mero rinvenimento di documentazione attribuita al fallito”, bensì “soltanto dalla motivata certezza della riferibilità della stessa all'impresa di poi dichiarata fallita”; per la Corte, “la relativa interpretazione, in assenza di commento organico e logico, non può giovarsi di presunzione alcuna circa la fraudolenza per il mancato rinvenimento di cespiti risultanti”. In definitiva, l'accusa, per ritenere provati i fatti contestati, avrebbe dovuto dimostrare la previa disponibilità in capo al fallito dei beni mancanti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy