Rettifica plusvalenza, da considerare il prezzo percepito e non il valore dell'immobile accertato all'acquirente

Pubblicato il 20 gennaio 2014 La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 140/28/2013, ha confermato la sentenza di primo grado, considerando complete le prove presentate dalla venditrice, che aveva avanzato ricorso contro l’Amministrazione finanziaria che, a sua volta, aveva provveduto a rettificare la plusvalenza dichiarata dalla stessa venditrice sulla base di un valore definito dall’acquirente del terreno, in fase di adesione, nell’ambito di un accertamento relativo all’imposta di registro.

Come già ribadito dai giudici di primo grado, la Ctr Lombarda sottolinea come il valore definito dall’acquirente, in fase di adesione, per un accertamento sull’imposta di registro non può essere utilizzato dall’ufficio per la determinazione della plusvalenza da attribuire alla controparte contrattuale.

Per la corretta determinazione della plusvalenza, infatti, si deve sempre considerare il prezzo percepito e non il valore attribuito al terreno oggetto di compravendita come accade nel caso dell’imposta di registro.

Dunque, la norma di legge a cui far riferimento, secondo la sentenza 140/28/2013, è l’articolo 68, comma 1 del Tuir che dichiara esplicitamente che le plusvalenze “sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene compravenduto. Il valore accertato e definito nei confronti dell'acquirente non ha valore probatorio nei confronti del venditore, in quanto le due parti contraenti possono avere interessi contrapposti”.
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