Rettifica rendita catastale. Inutilizzabile senza notifica

Pubblicato il 29 settembre 2017

Sussiste l’obbligo di notifica al contribuente, a carico del Comune, per la rettifica della rendita catastale ai fini dell’imposta Ici, a partire dal primo gennaio 2000. Secondo una corretta applicazione dell’art. 74 Legge n. 342/2000, difatti, le attribuzioni, variazioni o rettifiche della rendita degli immobili, adottate successivamente al 31 dicembre 1999 – in relazioni alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento - hanno effetto dalla data di notifica al contribuente. Notifica in assenza della quale l’atto risulta dunque illegittimo, in quanto elemento costitutivo della sua efficacia.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un contribuente avverso un avviso di accertamento Ici relativo all’anno 2007, con il quale il Comune gli aveva contestato l’omesso versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.

Secondo gli Ermellini, con ordinanza n. 22789 del 28 settembre 2017, ha correttamente argomentato la Ctr – la cui pronuncia veniva impugnata dall’Ente locale – laddove ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile Ici, stante l’omessa notifica al contribuente (nonostante fosse posteriore al primo gennaio 2000).

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