Reverse charge, i nuovi confini estesi all’edilizia e all’energia dalla Stabilità 2015

Pubblicato il 30 marzo 2015 La legge di Stabilità per il 2015, integrando l’articolo 17 del Dpr n. 633/72, ha esteso il meccanismo di assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile a nuove fattispecie, tra cui anche alcune che interessano il settore edile ed energetico, oltre che alle cessioni di pellet (bancali in legno) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Lo scopo, quello di cercare di contrastare l’evasione da riscossione e le frodi Iva.

L’adempimento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, pertanto per le operazioni successive a tale data si deve fare riferimento alla nuova normativa.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 27 marzo 2015, ha voluto fornire i primi chiarimenti circa le novità fiscali introdotte in materia di reverse charge, per consentire agli operatori di settore di applicare più agevolmente le nuove disposizioni.

Per esigenze di semplificazioni la circolare agenziale si suddivise in tre parti in cui vengono affrontati i tre macro-argomenti: settore edile, settore energetico, settore dei pellet recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo. Per ciascuno di essi viene esaminato l’ambito applicativo delle nuove disposizioni normative.

Soggetti esclusi

Nello specificare l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove regole del reverse charge, la circolare 14/E/2015 chiarisce che il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione alle prestazioni di servizi resi nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal Dpr 633/72 (nello specifico: annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti).

L’applicazione del meccanismo del reverse charge ai soggetti esonerati dagli adempimenti contabili Iva contrasterebbe con la ratio agevolativa e con la finalità di semplificazione prevista appunto dalle norme speciali.

La circolare, a titolo esemplificativo, elenca dunque i soggetti esonerati dall’applicazione del meccanismo del reverse charge, citando appunto gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 7mila euro e le associazioni sportive con regime forfetario.
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