Revisione legale, obbligo comunicazione crediti formativi per gli enti e non per i singoli professionisti

Pubblicato il 07 febbraio 2018

Con news pubblicata sul sito ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato, il MEF informa che i crediti formativi maturati dai revisori legali per l’anno 2017 saranno registrati soltanto in seguito alle comunicazioni trasmesse dagli enti formatori, conformemente a quanto previsto sia dalla circolare n. 26 del 2017 che dalle convenzioni stipulate con gli enti accreditati.

La precisazione si è resa necessaria a seguito della notevole mole di documenti, come per esempio attestati, certificati e altra documentazione comprovante la partecipazione a corsi di formazione utili ad assolvere l’obbligo formativo per l’anno 2017, che continua a pervenire alla casella di posta elettronica ordinaria rgs.formazione.revisori@mef.gov.it.

Il Ministero vuole ribadire che l’obbligo della comunicazione è a carico degli enti formatori, quali Ordini e società ed enti accreditati dal MEF, e non dei singoli professionisti.

Per enti formatori si intendono gli enti nazionali rappresentativi delle professioni e gli enti accreditati presso il MEF, perciò non si terrà conto di alcuna altra modalità di comunicazione, per motivi organizzativi e operativi.

Gli iscritti al Registro sono pertanto invitati a non trasmettere documentazione o altro tipo di istanze di registrazione dei crediti.

Il revisore potrà, poi, accertare la corretta registrazione dei crediti maturati accedendo all’area riservata del sito della Revisione legale, solo dopo che le comunicazioni saranno state effettuate secondo le modalità indicate.

Il flusso di tali comunicazioni potrebbe, comunque, risentire del differimento al 31/12/2018 della scadenza per assolvere l’obbligo formativo del 2017 e comportare che i crediti maturati siano visualizzabili soltanto nei prossimi mesi.

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