Revisori legali e sostenibilità: parte la fase di abilitazione

Pubblicato il 02 ottobre 2025

Dal 1° ottobre 2025 prende avvio la seconda fase del procedimento di abilitazione per i revisori legali che intendono svolgere attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

L’avvio è stato disposto con la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 settembre 2025, in attuazione del percorso già tracciato dal Decreto ministeriale del 19 febbraio 2025.

Revisori interessati e disciplina transitoria

Rientrano nel perimetro applicativo i revisori legali che risultino iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026 e che abbiano conseguito, nel corso del 2024 o del 2025, almeno cinque crediti formativi annuali nelle aree specifiche relative alla rendicontazione e all’attestazione della sostenibilità, come richiamato dalla circolare MEF n. 37 del 12 novembre 2024.

Per tali professionisti è inoltre stabilito che la domanda di abilitazione potrà essere inoltrata anche oltre il termine del 31 dicembre 2025, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dal regime transitorio introdotto dall’articolo 18, comma 4, del D.lgs. 125/2024.

La determina chiarisce infine che le regole e le procedure di presentazione delle istanze di abilitazione, già definite per i soggetti in regime transitorio, troveranno applicazione anche nei confronti di coloro che accederanno alla cosiddetta “fase tre”.

Per questi ultimi, tuttavia, l’abilitazione resterà subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni relative al tirocinio in materia di sostenibilità e all’aggiornamento del DM 19 gennaio 2016, n. 63 sul regolamento degli esami.

Avvio della presentazione delle istanze e verifiche preliminari

A partire dal 1° ottobre 2025 sarà possibile trasmettere le domande di abilitazione da parte dei revisori suddetti.

Prima di procedere con l’invio della richiesta, ciascun revisore dovrà controllare, accedendo alla propria area riservata sul portale istituzionale revisionelegale.rgs.mef.gov.it, nella sezione “formazione”, la registrazione di almeno cinque crediti formativi relativi a moduli contraddistinti da un codice identificativo che inizia con la lettera “D”.

Il tutorial pubblicato sul sito ufficiale precisa che l’eventuale assenza di crediti formativi già conseguiti non potrà essere oggetto di autocertificazione da parte del professionista. In tali casi, sarà necessario rivolgersi all’ente formatore, all’ordine professionale di appartenenza o alla società di revisione presso cui è stata svolta l’attività formativa, affinché provvedano a comunicare i dati mancanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite i canali previsti.

Infine, prima della trasmissione dell’istanza, il revisore dovrà assicurarsi di aver correttamente comunicato la propria casella PEC o, se necessario, aggiornarne i riferimenti.

Procedura di presentazione della domanda di abilitazione

I professionisti interessati dovranno seguire una serie di adempimenti per la corretta trasmissione dell’istanza.

Esito dell’istruttoria

In caso di esito positivo, l’abilitazione avrà effetto dalla data di ricezione della domanda. L’interessato riceverà una nota di conferma e potrà scaricare l’attestato nella sezione “Comunicazioni” della propria area riservata.

Le istanze vengono esaminate entro un termine massimo di 150 giorni.

Qualora il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) riscontri la mancanza, anche parziale, dei requisiti, notificherà al richiedente le irregolarità concedendo un termine non superiore a 30 giorni per regolarizzare la posizione.

Se il termine decorre senza adeguamenti, il MEF emetterà un provvedimento motivato di rigetto della domanda di abilitazione.

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