Revisori di sostenibilità: istruzioni per domanda di abilitazione

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Le modalità crica l'abilitazione diffuse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 19 febbraio 2025 sono valide per i revisori impiegati presso società di revisione, che sono stati incaricati della revisione della sostenibilità nei bilanci del 2024 da parte di grandi aziende.

Il decreto Mef 19 febbraio 2025 – in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025 - è stato promulgato in conformità all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, modificato dal decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125.

Quest'ultimo stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in accordo con il Ministero della Giustizia e dopo aver consultato la Consob, determina tramite decreto i dettagli e le procedure per la presentazione delle domande di autorizzazione per i revisori e le società di revisione responsabili delle certificazioni di conformità dei resoconti di sostenibilità.

Inoltre, il provvedimento specifica i contenuti, le modalità e i tempi per l'invio delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti al Registro.

Requisiti per abilitazione dei revisori di sostenibilità

L’articolo 2 del decreto Mef 19 febbraio 2025 stabilisce i criteri per l'abilitazione dei revisori legali registrati e delle società di revisione per le certificazioni di conformità nei bilanci di sostenibilità.

  1. Revisori legali registrati che soddisfano i requisiti dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo 39/2010, inclusi quelli che non hanno usufruito del regime transitorio.
  2. Revisori provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo.
  3. Società di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione Europea.
  4. Revisori registrati entro il 1° gennaio 2026 che rispettano le condizioni della normativa transitoria specificata nell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125, ossia con almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità.

Contenuto della domanda di abilitazione

I revisori che operano all’interno di una società di revisione e che hanno ricevuto gli incarichi di revisore della sostenibilità sui bilanci 2024 dalle grandi imprese devono indicare nella domanda di abilitazione:

  • il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
  • il codice fiscale;
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
  • il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
  • gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo 39/2010;
  • il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
  • ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi;
  • la sussistenza dei requisiti di onorabilità;
  • l'eventuale rete di appartenenza;
  • la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
  • di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione;
  • di aver svolto il tirocinio previsto e di aver superato l'esame previsto.

Occorre ottemperare alle norme in materia di imposta di bollo.

Per quanto riguarda la domanda dei revisori registrati entro il 1° gennaio 2026 che rispettano le condizioni della normativa transitoria, va segnalato che deve contenere la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti.

Tutti gli altri soggetti che hanno già acquisito i requisiti per la registrazione dovranno aspettare apposite informazioni che arriveranno con successivo decreto del Ragioniere dello Stato. La loro iscrizione avverrà mediante procedure online.

Quanto i requisiti di onorabilità, è necessario attendere un prossimo decreto del Mef.

Presentazione della domanda di abilitazione: procedura

Per i revisori che operano all’interno di una società di revisione e per i revisori registrati entro il 1° gennaio 2026 che rispettano le condizioni della normativa transitoria, la richiesta di abilitazione deve essere formulata compilando e inviando un modulo specifico online, disponibile nell'area riservata del sito ufficiale della revisione legale, accessibile tramite varie opzioni di autenticazione personale.

Sarà il Ragioniere generale dello Stato a stabilire la data di inizio per la presentazione delle domande di abilitazione.

Tuttavia, in deroga a ciò, al fine di facilitare il rilascio della certificazione di sostenibilità ai destinatari delle norme dell'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali che lavorano per le società di revisione e sono responsabili per l'esecuzione dell'incarico di certificazione della sostenibilità, possono inoltrare la loro domanda di abilitazione dalla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2025 (18 marzo 2025).

Data la limitata quantità di soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere preparata manualmente, compilando un modulo specifico disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e inviata tramite Posta Elettronica Certificata.

Contributo

Al momento della richiesta di abilitazione i revisori sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative pari ad euro 50,00.

Esame delle domande e abilitazione

In merito all'analisi delle domande, queste vengono valutate entro centocinquanta giorni dalla loro ricezione.

La decisione di concedere l'abilitazione è presa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall'Ispettorato Generale di Finanza, che si occupa anche di registrare l'abilitazione nel registro, garantendone la divulgazione pubblica.

Però, in fase transitoria, l'autorizzazione per iniziare l'attività sarà effettiva immediatamente, ovvero dalla data in cui è stata ricevuta la domanda di abilitazione, come specificato nel relativo provvedimento di abilitazione.

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