Revisori, procedimenti già respinti per non idoneità rivisti previa istanza

Pubblicato il 06 novembre 2013 Con un comunicato stampa sul sito Mef nella sezione della revisione legale, viene spiegato che l’articolo 1, comma 19, del Dl 126/2013 dispone: “Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.”

In merito, si avvisa che le istruttorie in corso, per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento, saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge; mentre, i procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego, per carenza dell’esame di idoneità, potranno essere valutati alla luce della disposizione citata previa istanza scritta, senza oneri a carico del richiedente, a condizione che sussistano preventivamente tutti i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 145/2012, in materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale.

Dunque, per il riesame i professionisti dovranno inoltrare nuovamente la domanda.
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