Revoca del testamento dopo la morte del testatore

Pubblicato il 10 gennaio 2018

Dichiarazione giudiziale di paternità richiesta post mortem

Escludere la revocazione delle disposizioni ex art. 687 c.c. nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternità sia stata richiesta dopo la morte del testatore, determina una irragionevole disparità di trattamento tra figli, ed in particolare rispetto ai figli giudizialmente dichiarati, in contrasto con il principio dell'unicità dello status di figlio.

Questo anche alla luce del più recente orientamento di legittimità, secondo cui il fondamento della revocazione va individuato in un'esigenza di carattere oggettivo rappresentata dalla tutela dei figli in conseguenza di una modificazione della situazione familiare, in relazione alla quale il testatore aveva disposto.

Con la revocazione viene infatti assicurata la tutela del figlio sopravvenuto, configurandosi l'istituto de quo quale mezzo di tutela ulteriore, e non alternativo rispetto a quello approntato dalle norme a tutela dei legittimari.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 169, depositata il 5 gennaio 2018, con la quale, in accoglimento delle ragioni dalla ricorrente, è stata pronunciata declaratoria di revoca di diritto ex art. 687 c.c. del testamento olografo del padre defunto, la cui paternità era stata dichiarata giudizialmente solo dopo la morte del medesimo.

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