Riciclaggio dei proventi della bancarotta solo dopo la dichiarazione di fallimento

Pubblicato il 30 maggio 2015

Il delitto presupposto del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ma anche dei reati di ricettazione e di riciclaggio, deve cronologicamente e necessariamente precedere il momento consumativo del reato contestato.

In particolare, nel caso in cui il reato presupposto sia la bancarotta fraudolenta, la consumazione del medesimo non si può certo legare al momento della materiale “distrazione” delle somme di denaro dalla casse della società, in sé non configurabile come delitto fino al momento della dichiarazione di fallimento della società.

E' infatti pacifico che il reato di bancarotta fraudolenta si consumi proprio al momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

Diversamente opinando, si arriverebbe all'inammissibile paradosso che la condotta relativa ai reati di riciclaggio, consumata da un soggetto prima del perfezionamento del delitto presupposto, rimanga sottoposta ad una sorta di condizione sospensiva dipendente dall'azione di un terzo, il quale attraverso la sua azione potrebbe incidere ex post sulla illiceità del fatto.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23052 del 29 maggio 2015. 

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