Ricorso in Cassazione dopo lo stop del filtro in appello

Pubblicato il 10 giugno 2014 Una volta scattato il filtro in sede di gravame, l'esercizio del diritto di impugnazione davanti alla Cassazione contro la sentenza di primo grado può essere consentito in quanto l'appello non sia stato tardivo e in quanto i motivi del ricorso per cassazione riguardino punti della decisione di primo grado che erano stati attinti dall'impugnazione in appello.

Requisiti minimi integrati con i contenuti dell'ordinanza di inammissibilità

In ogni caso, rientra tra i requisiti minimi dell'esposizione del fatto l'indicazione sia della tempestiva proposizione dell'appello, sia dell'oggetto dei motivi per i quali esso venne proposto.

E detti requisiti devono essere integrati anche dall'esposizione dei contenuti dell'ordinanza di inammissibilità, in funzione dell'ammissibilità del motivo di ricorso di cui al novellato n. 5 dell'articolo 360 Codice di procedura civile, stante la limitazione del sindacato di legittimità ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa norma, nell'ipotesi in cui “l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”.

Sono i principi puntualizzati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 12936 del 9 giugno 2014.
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