Ricorso in Cassazione: motivi specifici anche sulla giurisdizione

Pubblicato il 23 aprile 2011 Con sentenza n. 8923 del 19 aprile 2011, le Sezioni unite di Cassazione hanno confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile, per non specificità del motivo di appello, la censura di carenza di giurisdizione mossa da parte di un cittadino extramunitario nei confronti della decisione dei giudici di prime cure.

Secondo la Corte di legittimità, per superare la statuizione dei giudici di appello il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto censurare specificamente l'affermazione della Corte, “allegandone la erroneità e fornendo la relativa dimostrazione, e a tale scopo avrebbe dovuto riprodurre specificamente le censure svolte con il gravame”.

Nella specie, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il motivo di doglianza sollevato dal ricorrente non rispondesse alle esigenze di specificità imposte dall'articolo 434 del Codice di procedura civile e, pertanto, non potesse essere preso in esame in quanto, così come formulato, risultava inammissibile.
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