Ricorso inammissibile senza un rilevante pregiudizio

Pubblicato il 29 giugno 2010
La Corte europea dei diritti dell'uomo, con decisione depositata lo scorso 1° giugno relativamente alla causa 36659/04, si è pronunciata per la prima volta in ordine al nuovo criterio di ammissibilità dei ricorsi individuali innanzi alla Corte di Strasburgo introdotto con il Protocollo 14 relativo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. In particolare, la Corte ha la possibilità di dichiarare l'inammissibilità delle istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. 

Nel caso di specie, l'interessato aveva presentato un ricorso contro la Romania per far valere un'asserita lesione del suo diritto all'equo processo in considerazione delle modalità di svolgimento del procedimento tenuto dinanzi ai giudici interni. Per la Corte europea, tuttavia, il pregiudizio economico derivante dal non rispetto delle clausole contrattuali era stato di lieve entità; inoltre, esclusa la presenza di “ripercussioni importanti sulla vita personale” del ricorrente, era anche emerso che il tribunale interno aveva debitamente esaminato la causa. Per questi motivi, il ricorso è stato considerato inammissibile.
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