Il requisito della specialità della procura può essere soddisfatto solo in base al criterio topografico?
In quali ipotesi il testo della procura è incompatibile col requisito di specialità previsto dall'art. 365 c.p.c.?
A tali interrogativi hanno dato risposta le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 36057 del 9 dicembre 2022, decidendo su una questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sollevata dalla Sesta sezione civile.
Dopo la riforma dell’art. 83 c.p.c., per come disposta dal Legislatore del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (ma anche del controricorso e degli atti equiparati) "è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica".
Ciò significa che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
La procura, inoltre, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere.
Questo, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.
Per finire una precisazione: va tenuto presente che, per i casi dubbi, la procura va interpretata in ossequio al principio di conservazione, "attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti".
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".