Riders parasubordinati, retribuzione non inferiore ai lavoratori subordinati

Pubblicato il 25 gennaio 2020

Aumentano le tutele economiche per i “riders”, ossia le figure professionali che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. In particolare, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che i rider titolari di un contratto di co.co.co. hanno diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati.

L’orientamento degli ermellini, valevole a prescindere dalla circostanza che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente, ha tenuto conto delle nuove disposizioni previste introdotte dal D.L. n. 101/2019 (cd. “Decreto tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, al corpus normativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Il legislatore, infatti, a fianco della co.co.co. tradizionale, ha introdotto un’ulteriore forma di collaborazione, definita “co.co.co etero-organizzata”.

Riders parasubordinati, la sentenza

Rivedendo la posizione espressa dalla Corte d’Appello di Torino, la Corte di Cassazione ha specificato che, ogniqualvolta un contratto di co.co.co. sarà caratterizzato da un potere organizzativo del committente, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a riqualificare il rapporto, dovrà erogare un trattamento economico uguale a quello dei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini.

Non c'è alcun profilo di irragionevolezza nella scelta del legislatore che equipara ai lavoratori subordinati i collaboratori: evidente la sproporzione di forza fra committente e lavoratore, che impone un regime di tutela più forte per riequilibrare il rapporto. L'intento protettivo è confermato anche dalle modifiche introdotte dal menzionato decreto legge, non valida per il passato, che rende più facile applicare la disciplina della subordinazione.

Si ricorda, a tal proposito, che sono state apportate due modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Nello specifico:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy