Con decreto 29 settembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato il 24 ottobre 2025 sul sito istituzionale del Dicastero del Lavoro (sezione “Pubblicità legale”), è stata definita per l’anno 2025 la misura della riduzione contributiva in edilizia, pari all’11,50%.
Si ricorda che la riduzione è prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e consiste in un’agevolazione contributiva, applicabile solo agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).
La misura della riduzione contributiva è oggetto di verifica annuale da parte dei Ministeri competenti
La riduzione si applica sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici, restando escluso il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, quarto comma, legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve:
L’INPS emanerà con apposita circolare le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva relativa all’anno 2025, precisando modalità, termini e codici di esposizione nel flusso UniEmens.
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