Riduzione contributiva nel settore edile. Riepilogo normativo e indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza nel 2012

Pubblicato il 21 febbraio 2013 L’articolo 29, comma 1, del Decreto legge del 23 giugno 1995, n. 244 (Legge dell’ 8 agosto 1995, n. 341) stabilisce – introducendo una retribuzione imponibile virtuale - che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi territoriali.

Ebbene, entro il 16 maggio 2013, le aziende del settore edile potranno chiedere (modello di denuncia DM10, quadro “D”) la riduzione contributiva dell'11,50 per cento per l'anno 2012. A comunicarlo è l'Inps, con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2013, con la quale l'Istituto fornisce le indicazioni operative per le aziende.
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