Riduzione del capitale per perdite. Norme sospese per Covid

Pubblicato il 01 marzo 2021

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha elaborato una nuova massima su “Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19”.

Massima dei Notai milanesi sulle disposizioni temporanee Covid

Si tratta della massima n. 196, sostitutiva della precedente massima n. 191 dedicata a quanto disposto, in materia di riduzione del capitale a copertura di perdite, nel DL n. 23/2020, art. 6, emanato in occasione dell’emergenza Coronavirus.

Perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020

Nel testo della nuova massima, viene chiarito come, per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del menzionato DL n. 23/2020, per come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, debbano intendersi: “tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte”.

Per tali perdite, viene rammentato:

In ogni caso – continua la massima - rimane fermo l’obbligo di convocare, senza indugio, l’assemblea societaria per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., e ciò:

In tali casi, sono valide - sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma - le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Ciò – sottolineano altresì i notai Milanesi – “nella misura in cui tali perdite persistano”, anche allorché, ad esito dell’aumento di capitale, il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.

Allo stesso modo – conclude la massima - “dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili”.

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