Riduzione o esonero della garanzia doganale: le novità di settembre 2025

Pubblicato il 03 settembre 2025

Riduzione o esonero totale della garanzia sui diritti doganali per gli operatori ritenuti affidabili dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con un doppio intervento datato 1° e 2 settembre 2025, l’Amministrazione ha pubblicato la determinazione direttoriale n. 562593/2025 e la circolare n. 23/2025, documenti che fissano criteri, condizioni e istruzioni operative per l’applicazione della nuova disciplina.

Il provvedimento premia la compliance degli operatori economici, offrendo un’agevolazione concreta: la possibilità di ridurre fino al 50% o al 30% l’importo della garanzia dovuta, o addirittura di ottenere l’esonero totale, con una conseguente e significativa diminuzione degli oneri finanziari a carico delle imprese. Un alleggerimento che si traduce in risparmi sugli impegni verso assicurazioni e istituti di credito, oggi pari a diversi punti percentuali sul capitale garantito.

Obiettivi e finalità

L’intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un passo importante verso la semplificazione amministrativa e il rafforzamento della efficienza del sistema doganale italiano. L’introduzione di un regime di riduzione o esonero delle garanzie sui diritti doganali non è soltanto una misura di alleggerimento finanziario, ma anche un segnale chiaro di attenzione verso le imprese che dimostrano affidabilità e correttezza nei rapporti con l’Amministrazione.

La finalità è duplice: da un lato, sostenere gli operatori economici riducendo i costi legati alle fideiussioni e alle cauzioni, dall’altro premiare la compliance, ossia la capacità di mantenere comportamenti trasparenti e conformi alla normativa unionale e nazionale. In questo modo, l'Agenzia delle Dogane incentiva un circolo virtuoso in cui l’osservanza delle regole diventa strumento per accedere a benefici concreti e per costruire un rapporto di maggiore fiducia con l’Amministrazione.

Un ulteriore obiettivo dichiarato è quello di incentivare l’adozione dello status AEO (Authorized Economic Operator), già riconosciuto a livello unionale come garanzia di affidabilità. Gli operatori certificati AEO possono infatti godere di un iter più rapido e favorevole nell’ottenimento della riduzione o dell’esonero, consolidando così la rilevanza di questa qualifica strategica.

Il contesto normativo

La nuova disciplina trova fondamento nel Decreto legislativo n. 141/2024, che ha introdotto le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC). In particolare, l’articolo 51 dell’allegato 1 ha recepito, con alcune modifiche, quanto già previsto dal previgente articolo 90 del TULD (DPR 43/73), abrogato a decorrere dal 4 ottobre 2024.

La norma, oggi aggiornata, stabilisce che il competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane possa autorizzare, su richiesta, la riduzione o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali legati alla sola fiscalità nazionale. Infatti, mentre il vecchio TULD consentiva alle imprese di “notoria solvibilità” di ottenere l’esonero, il nuovo impianto normativo definisce un sistema più articolato e in linea con il diritto unionale.

Il decreto rimanda a un successivo provvedimento attuativo delle Dogane per fissare criteri e condizioni di concessione del beneficio. È proprio con la determinazione direttoriale n. 562593 del 1° settembre 2025 che sono stati definiti i requisiti tecnici e procedurali per accedere alle riduzioni o all’esonero totale. Mentre la circolare n. 23/2025 ha poi fornito le istruzioni operative per garantire un’applicazione uniforme della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa europea e nazionale.

Ambito di applicazione e riduzione della garanzia

Il nuovo regime prevede che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possa autorizzare, su richiesta, gli operatori economici che dimostrano adeguata affidabilità a beneficiare di una riduzione dell’importo della garanzia o, nei casi più virtuosi, dell’esonero totale.

La determinazione stabilisce con chiarezza le soglie di agevolazione previste. L’importo della garanzia per i diritti doganali può essere ridotto fino al 50% dell’importo di riferimento (IdR), fino al 30% nei casi di requisiti più stringenti, oppure azzerato del tutto (100%) in caso di esonero.

La concessione di questi benefici non è automatica: il soggetto richiedente deve infatti dimostrare la sussistenza delle condizioni e dei criteri previsti agli articoli 5 e 6 della determinazione direttoriale. In questo modo, il sistema lega in maniera diretta l’entità della riduzione o dell’esonero al grado di affidabilità, trasparenza e solidità finanziaria dell’operatore economico.

Chi può beneficiarne

Le nuove misure non si rivolgono a un’unica categoria di soggetti, ma abbracciano diverse tipologie di operatori. In particolare, possono accedere alla riduzione o all’esonero della garanzia:

Requisiti per l’esonero o la riduzione della garanzia

La determinazione direttoriale n. 562593/2025 prevede una serie di condizioni differenziate a seconda del livello di agevolazione richiesto. L’entità della riduzione – fino al 50%, al 30% o al 100% – dipende dal grado di affidabilità dimostrato dall’operatore economico.

Riduzione fino al 50%

Un’autorizzazione con importo ridotto fino alla metà dell’importo di riferimento è concessa se l’impresa dimostra di rispettare alcuni requisiti fondamentali:

Riduzione fino al 30%

Per accedere a una riduzione fino al 30% dell’importo di riferimento, l’operatore deve soddisfare tutti i requisiti sopra elencati e, in aggiunta:

Esonero totale

L’esonero completo (100%) richiede condizioni ancora più stringenti, tra cui:

Iter semplificato per gli AEO

Gli operatori certificati Authorized Economic Operator (AEO) beneficiano di una corsia preferenziale. Per questi soggetti, la Dogana effettua una verifica semplificata, limitata alla capacità finanziaria, già valutata al momento del rilascio o del monitoraggio dello status.

In caso di garanzia isolata, gli AEO possono ottenere una riduzione fino al 100%, mentre gli operatori non AEO possono comunque accedere a riduzioni del 50% o del 30%, previo accertamento della loro solvibilità.

Presentazione dell’istanza

Per ottenere l’autorizzazione alla riduzione o all’esonero della garanzia, gli operatori economici devono presentare domanda tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS). La richiesta viene indirizzata al competente ufficio di garanzia dell’Agenzia, responsabile dell’istruttoria e del rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (CGU), valida esclusivamente sul territorio nazionale.

L’istanza deve essere corredata dall’allegato II, che raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione della domanda. I tempi per il riconoscimento del beneficio coincidono con quelli previsti per l’autorizzazione alla CGU, ossia 120 giorni dall’accettazione della domanda sul sistema CDS.

Nel caso in cui l’operatore non sia già titolare di un’autorizzazione CGU, o non vi sia un procedimento in corso, la richiesta va comunque presentata all’ufficio competente individuato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 22 del Codice doganale dell’Unione.

Per le garanzie isolate, relative a merci o dichiarazioni specifiche, la domanda deve invece essere presentata all’ufficio doganale competente in base al luogo in cui si trovano le merci o dove è depositata la dichiarazione.

Monitoraggio, revoca e regime transitorio

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli continuerà a svolgere un’attività di monitoraggio costante sugli operatori che hanno ottenuto la riduzione o l’esonero della garanzia. L’obiettivo è verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti di affidabilità e solidità finanziaria che hanno giustificato la concessione del beneficio.

Qualora emergano fondati dubbi sulla solvibilità o sull’affidabilità del beneficiario, l’autorizzazione può essere revocata. In tal caso, l’operatore è obbligato a costituire la garanzia piena entro un termine molto ristretto: cinque giorni dalla revoca.

NOTA BENE: Per quanto riguarda il periodo transitorio, restano valide le autorizzazioni rilasciate ai sensi del previgente articolo 90 del TULD. Tuttavia, tali autorizzazioni dovranno essere adeguate alle nuove regole alla loro naturale scadenza o al momento della presentazione di una nuova istanza. In questo modo, la riforma garantisce una transizione ordinata dal vecchio al nuovo sistema, senza creare vuoti normativi o incertezze per gli operatori.

In definitiva, la riforma introduce un modello di compliance premiale che alleggerisce i costi, rende il sistema doganale più snello ed efficiente e incentiva la diffusione dello status AEO come standard di affidabilità riconosciuto a livello europeo.

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