Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi Indici di Gravità Medi

Pubblicato il 22 ottobre 2025

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 30 settembre 2025 e ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 20 ottobre 2025 (registro n. 1495), è stata approvata la deliberazione n. 128 del 27 giugno 2025, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL.

Il provvedimento, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro, definisce la misura della riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), e determina gli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare nel triennio 2026-2028.

Infortuni sul lavoro: approvazione della deliberazione INAIL

Il decreto interministeriale recepisce integralmente la deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, adottata il 27 giugno 2025, che ha determinato:

Riduzione dei premi e contributi per l’anno 2026

Più nel dettaglio, è approvata la riduzione nella misura del 13,02%, per l’anno 2026, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare ai:

  1. premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
  2. contributi assicurativi della gestione agricoltura, di cui al titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’INPS, nelle more della revisione tariffaria.

Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028

Sono approvati congiuntamente gli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla deliberazione n. 128 del 27 giugno 2025.

Limiti all’applicazione

La riduzione non è applicata ai settori o alle gestioni assicurative per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e dei contributi.

Trasferimento delle risorse finanziarie

Le risorse necessarie per l’attuazione della riduzione dei premi e dei contributi sono trasferite all’INAIL, a valere sul capitolo 4336 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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