Riduzione Tasso interesse di mora

Pubblicato il 28 aprile 2016

Ribasso per il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Con provvedimento del 27 aprile 2016, prot. 60535, l'agenzia delle Entrate ha fissato, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13 per cento in ragione d'anno la misura di detto tasso.

Lo scorso anno la misura era stata determinata, con provvedimento del 30 aprile 2015, al 4,88 per cento in ragione annuale. La riduzione è dovuta alla fissazione, da parte della Banca d'Italia, della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento 27 aprile 2016 rammenta che gli interessi di mora, ai sensi dell’articolo 30, Dpr 602/1973, vengono applicati, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al giorno in cui avviene il pagamento.

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