Riforma Lavoro 2014. Integrazione della formazione nell’apprendistato professionalizzante

Pubblicato il 23 maggio 2014 Il nuovo art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, come modificato dalla Legge n. 78/2014 di conversione del D.L. n. 34/2014, prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere dell'apprendista, svolta sotto la responsabilità delle aziende sia integrata dall'offerta formativa pubblica (consulta anche l’articolo di Edicola: “Riforma Lavoro 2014. Torna il PFI nell’apprendistato”).

Tuttavia, mentre il D.L. n. 34/2014 dava la possibilità al datore di lavoro di decidere di non avvalersi della suddetta offerta formativa pubblica, il testo definitivo della norma, dopo la conversione in legge del decreto legge, stabilisce che spetta alla Regioni comunicare ai datori di lavoro, "entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili".
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