Con comunicato del 13 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto alle osservazioni dei Consulenti del Lavoro sulla riforma dell’Ordinamento professionale (Atto Camera n. 2628), definendo tali rilievi “inaccettabili”.
Il Presidente Elbano de Nuccio ha affermato che il Consiglio Nazionale agirà con tutti i mezzi a disposizione per contrastare tentativi di esclusione degli iscritti dall’esercizio di attività professionali, ribadendo che la consulenza del lavoro costituisce una prerogativa che deve essere preservata e valorizzata nella riforma.
Il punto centrale del comunicato riguarda l’interpretazione della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro.
Secondo il CNDCEC, le letture che distinguono tra soggetti “abilitati” (Consulenti del Lavoro) e soggetti “autorizzati” (commercialisti e avvocati) sarebbero in contrasto con:
Ai sensi della normativa vigente, gli iscritti agli Albi dei commercialisti e degli avvocati sono anch’essi abilitati ad assumere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, compresa l’attività di consulenza del lavoro, in quanto l’iscrizione all’Albo costituisce attestazione di idoneità professionale.
Il comunicato contesta inoltre l’affermazione secondo cui le competenze dei Consulenti del Lavoro non sarebbero sovrapponibili a quelle dei commercialisti del lavoro.
Secondo il Consigliere nazionale Aldo Campo, il percorso formativo che conduce all’abilitazione dei commercialisti comporta l’acquisizione di competenze più ampie, con presidio di ulteriori ambiti professionali.
Viene inoltre ricordato che, fino al 2013, il tirocinio per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro poteva essere svolto presso studi di dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il CNDCEC sottolinea che la riforma deve definire in modo chiaro gli ambiti professionali, evitando alterazioni delle condizioni di pari opportunità nel mercato e logiche corporative potenzialmente incompatibili con i principi concorrenziali di matrice eurounitaria.
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