Rilevabilità d’ufficio dell’abuso di diritto

Pubblicato il 12 maggio 2012 Con la sentenza n. 7393 depositata l’11 maggio 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva rilevato, d’ufficio, l’esistenza di un abuso del diritto nell’ambito di un’operazione posta in essere da una società contribuente, destinataria di un accertamento Irpeg.

In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che, anche a prescindere da una specifica contestazione delle parti in causa, il giudice ha il potere di qualificare autonomamente la fattispecie demandata alla sua cognizione. E per la Corte, il divieto di abuso del diritto in materia tributaria, trovando fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, costituisce un principio generale che vieta al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto delle norme.

L'applicazione del principio di diritto relativo all'abuso - conclude la Suprema corte - può avvenire, quindi, anche in modo autonomo da parte del giudice tributario il quale, indipendentemente dalle contestazioni e dalle eccezioni formulate dalle parti in causa, può rilevare l’esistenza dell’abuso senza per questo incorrere in un vizio di extrapetizione.
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