Rilevanza fiscale dei componenti liquidi su cambi alla data d’incasso e non al 31 dicembre

Pubblicato il 22 febbraio 2011 La sentenza n. 6/32/11 della Ctr Lombardia (25 gennaio), si esprime sul ricorso presentato da una società che aveva considerate realizzate le perdite su cambi derivanti dai conti correnti bancari, ma si era vista raggiungere da un avviso di accertamento con cui si contestava la deducibilità di tali perdite in base al principio di neutralità.

A sorpresa, la sentenza sostiene che i componenti positivi e negativi su cambi hanno rilevanza fiscale alla data di incasso o pagamento della valuta estera, anche nel caso si tratti dei saldi liquidi delle banche, non avendo alcuna rilevanza fiscale la valutazione al cambio del 31/12, come indicato dall’articolo 110 del Tuir. Tale articolo, infatti, nello specifico al comma 3, dispone che: “La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.”

Di conseguenza, la totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera, non iscritti tra le immobilizzazioni, deve essere valutata secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

La pronuncia della Commissione regionale lombarda ha suscitato interesse, in quanto contravviene esplicitamente a quanto sostenuto da tempo dalla dottrina e dalla stessa prassi dell’agenzia delle Entrate, ribadendo la rilevanza del cambio al momento dell’incasso o dell’effettivo pagamento della valuta estera, a nulla rilevando invece il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, previsto per le poste in valuta non immobilizzate.
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