Rilevazione d'ufficio delle nullità dei contratti

Pubblicato il 13 luglio 2013 Con la sentenza n. 17257 del 12 luglio 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui l'organo giudicante di secondo grado aveva escluso di poter accogliere dei profili di inefficacia relativi ad alcuni contratti di fideiussione che erano stati sollevati dalla parte interessata, per la prima volta, in sede di gravame.

Secondo la Prima sezione civile, in particolare, rientra tra i poteri del giudice di merito quello di rilevare, dai fatti allegati e provati o da quelli che emergono dagli atti del procedimento, ogni forma di nullità che non sia soggetta a regime speciale; nell'ambito di tale rilevazione, il solo vincolo che l'organo giudicante è tenuto a rispettare è quello del contraddittorio.

Nella specie, la nullità che era stata dedotta in secondo grado e che a detta della Suprema corte poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice di merito, atteneva a dei contratti di fideiussione "in aumento", ritenuti lesivi dell'articolo 117 del Testo unico bancario.
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