Rimborso del 90% delle imposte versate per tutti i contribuenti colpiti da calamità naturali

Pubblicato il 13 giugno 2012 Con la sentenza n. 9577, emessa nell'udienza del 17 aprile 2012 e depositata il 12 giugno 2012, la Corte di Cassazione sancisce un principio di diritto valido per tutti i contribuenti colpiti da calamità naturali: alluvioni e terremoti.

La Corte, infatti, confermando il diritto spettante ad un contribuente che aveva richiesto il rimborso delle maggiori somme versate rispetto al pagamento del 10% previsto dalla legge in favore degli alluvionati piemontesi del novembre 1994 e condannando, a sua volta, l’agenzia delle Entrate a pagare le spese, ha considerato ormai consolidato e, dunque, spettante a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale a un decimo.

Pertanto, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale dei soggetti colpiti da calamità – si legge nella sentenza – “la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto (...); in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo”.

Prevale, a detta dei giudici di legittimità, il carattere di “ius superveniens” dell’impianto normativo di cui alla legge n. 289/2002, con evidenti effetti favorevoli per tutti i contribuenti colpiti da eventi calamitosi, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post”. Così, il rimborso del 90% di quanto versato spetta a tutti i contribuenti per evitare disparità di trattamento rispetto a chi non ha pagato nulla e poi, dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 289/2002, ha regolarizzato i vecchi debiti versando solo il 10%.
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