Rimborso Iva in 10 anni in caso di cessazione dell’attività del contribuente

Pubblicato il 16 dicembre 2010 Accogliendo il ricorso di un contribuente, la Corte di Cassazione – sentenza n. 25318 depositata in data 15 dicembre 2010 – sancisce che in caso di cessazione dell’attività, il contribuente può richiedere il rimborso dell’Iva nei dieci anni successivi.

La sezione tributaria della Suprema Corte, nel motivare il ricorso del contribuente - una piccola società fallita - ha chiarito che “in tema di Iva, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del dpr 633/72, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del dlgs 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo”.
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