Rimborso Iva in ambito Ue: non è un limite il rappresentante fiscale

Pubblicato il 08 febbraio 2014 La pronuncia della Corte di giustizia europea, nella causa C-323/12, in data 6 febbraio 2014, racchiude rilevanti precisazioni riguardanti il sistema dei rimborsi Iva in ambito comunitario.

Sotto la lente è l'ottava direttiva Ue – contenente norme per il rimborso Iva a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro - abrogata con effetto dal 1° gennaio 2010, ma applicabile al caso concreto in quanto i fatti sono accaduti quando la direttiva era operante.

Tra le condizioni stabilite perchè un soggetto passivo sia considerato non residente in un paese, dove ha effettuato acquisti, vi è quella che non deve disporre di alcun centro di attività nello Stato membro nel quale richiede il rimborso ossia una stabile organizzazione. La Corte ritiene che il fatto che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini Iva in un altro Stato membro non equivale a possedere una stabile organizzazione nel Paese differente.

In conclusione, i giudici comunitari non hanno sollevato obiezioni affinchè una società, residente in uno Stato membro, che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro, possa avvalersi del rimborso dell’IVA pagata a monte, anche se ha ivi nominato un rappresentante fiscale Iva.
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